Statuti della societa di pescatori Bregaglia.
Articolo 1:
Scopo della Società Pescatori Bregaglia (SPB) è:
- Proteggere e incrementare il patrimonio ittico nelle pubbliche acque della Regione di Bregaglia.
- Proteggere le acque della Bregaglia dal prosciugamento dei corsi d`acqua.
- Sostenere energicamente le autorità cantonali e i rispettivi organi di sorveglianza per combattere la pesca di frodo e di bracconaggio.
- contribuire attivamente a mantenere una legislazione aggiornata sulla pesca.
Articolo 2:
sono ammessi come membri della SPB tutti i pescatori e amici della pesca che abbiano compiuto il 14 anno di età e che ai sensi della vigente legge cantonale sula pesca hanno diritto ad esercitare la stessa.
Articolo 3:
Gli organi della SPB sono :
- L`assemblea generale
- Il comitato
Articolo 4:
L`assemblea generale viene convocata annualmente in primavera, entro la fine di marzo, tramite invito scritto.
- la lista delle trattande
- l`accettazione del protocollo della precedente assemblea
- rapporto e accettazione della relazione annuale
- rapporto sullo stato cassa e scarico al comitato
- nomina del comitato e dei revisori
- trattare le proposte del comitato o dei singoli soci
- stabilire la quota annua
- nomine di nuovi membri
Articolo 5:
Il comitato è composto da cinque membri:
- presidente , vicepresidente , attuario, cassiere e un assesore.
I compiti del comitato sono:
- sbrigare domande di entrate e di uscire dalla società
- mantenere le riserve naturali ( Agnee - Tuff )
- mettere in vigore le decisioni prese dalla società
- accudire all`amministrazione finanziaria e alla corrispondenza
- Il comitato può disporre di un massimo in CHF 500.- per spese per la gara di pesca più un massimo di CHF 300.- per spese straordinarie
- Il comitato stabilisce il programma annuo
- Il comitato si riunisce quando gli interessi della società lo richiedono e vien convocato da qualsiasi membro del comitato per evadere la trattande più importanti.
Articolo 6:
Ogni 2 anni hanno luogo le elezioni del comitato: presidente, vicepresidente , attuario , cassiere e assessore, come pure due revisori. Tutti i membri sono rieleggibili.
Articolo 7:
Domande di entrare a fare parte o di uscire dalla società devono essere consegnate per iscritto al comitato con relativi dati personali.
Il comitato provvede alle rispettive mansioni.
Articolo 8:
Per far fronte alle spese della società da ogni socio viene incassata una tassa annua.
Articolo 9:
Le entrate della società vengono impiegate per:
- coprire le spese di amministrazione
- provvedere all`acquisto di libri o riviste che interessano la pesca
- eventuali spese di rivitalizzazione nel bacino imbrifero della Maira.
Articolo 10:
L`astensione dal versamento del contributo annuo malgrado ripetute sollecitazioni ( due volte), come pure gravissime trasgressioni alla legge cantonale sulla pesca o contro la società, hanno per conseguenza l`esclusione della stessa da parte del comitato con rispettiva all`assemblea generale.
Articolo 11:
Membri usciti o esclusi dalla società non hanno più diritto a un eventuale patrimonio della società.
Articolo 12:
Una revisione del presente statuto può avvenire soltanto se decisa ad una maggioranza di 2/3 dei presenti all`assemblea generale.
Articolo 13:
La SPB può essere sciolta soltanto se il numero dei soci sarà inferiore a dieci.
In questo caso il relativo patrimonio, compreso l`inventario, verrà consegnato a una autorità regionale, allo scopo che questa la riconsegni a una società che potrebbe sorgere in Bregaglia più tardi e che avrà scopi uguali, appena questa nuova società
si sarà constituita ed avrà degli statuti propi.
Articolo 14:
Questi statuti sono stati vagliati all`assemblea genarale di fondazione della SPB del 9 gfiugnio 1962, sono stati riveduti il 29marzo 2003 e messi in vigore come descritto sopra.
Articolo 1:
Scopo della Società Pescatori Bregaglia (SPB) è:
- Proteggere e incrementare il patrimonio ittico nelle pubbliche acque della Regione di Bregaglia.
- Proteggere le acque della Bregaglia dal prosciugamento dei corsi d`acqua.
- Sostenere energicamente le autorità cantonali e i rispettivi organi di sorveglianza per combattere la pesca di frodo e di bracconaggio.
- contribuire attivamente a mantenere una legislazione aggiornata sulla pesca.
Articolo 2:
sono ammessi come membri della SPB tutti i pescatori e amici della pesca che abbiano compiuto il 14 anno di età e che ai sensi della vigente legge cantonale sula pesca hanno diritto ad esercitare la stessa.
Articolo 3:
Gli organi della SPB sono :
- L`assemblea generale
- Il comitato
Articolo 4:
L`assemblea generale viene convocata annualmente in primavera, entro la fine di marzo, tramite invito scritto.
- la lista delle trattande
- l`accettazione del protocollo della precedente assemblea
- rapporto e accettazione della relazione annuale
- rapporto sullo stato cassa e scarico al comitato
- nomina del comitato e dei revisori
- trattare le proposte del comitato o dei singoli soci
- stabilire la quota annua
- nomine di nuovi membri
Articolo 5:
Il comitato è composto da cinque membri:
- presidente , vicepresidente , attuario, cassiere e un assesore.
I compiti del comitato sono:
- sbrigare domande di entrate e di uscire dalla società
- mantenere le riserve naturali ( Agnee - Tuff )
- mettere in vigore le decisioni prese dalla società
- accudire all`amministrazione finanziaria e alla corrispondenza
- Il comitato può disporre di un massimo in CHF 500.- per spese per la gara di pesca più un massimo di CHF 300.- per spese straordinarie
- Il comitato stabilisce il programma annuo
- Il comitato si riunisce quando gli interessi della società lo richiedono e vien convocato da qualsiasi membro del comitato per evadere la trattande più importanti.
Articolo 6:
Ogni 2 anni hanno luogo le elezioni del comitato: presidente, vicepresidente , attuario , cassiere e assessore, come pure due revisori. Tutti i membri sono rieleggibili.
Articolo 7:
Domande di entrare a fare parte o di uscire dalla società devono essere consegnate per iscritto al comitato con relativi dati personali.
Il comitato provvede alle rispettive mansioni.
Articolo 8:
Per far fronte alle spese della società da ogni socio viene incassata una tassa annua.
Articolo 9:
Le entrate della società vengono impiegate per:
- coprire le spese di amministrazione
- provvedere all`acquisto di libri o riviste che interessano la pesca
- eventuali spese di rivitalizzazione nel bacino imbrifero della Maira.
Articolo 10:
L`astensione dal versamento del contributo annuo malgrado ripetute sollecitazioni ( due volte), come pure gravissime trasgressioni alla legge cantonale sulla pesca o contro la società, hanno per conseguenza l`esclusione della stessa da parte del comitato con rispettiva all`assemblea generale.
Articolo 11:
Membri usciti o esclusi dalla società non hanno più diritto a un eventuale patrimonio della società.
Articolo 12:
Una revisione del presente statuto può avvenire soltanto se decisa ad una maggioranza di 2/3 dei presenti all`assemblea generale.
Articolo 13:
La SPB può essere sciolta soltanto se il numero dei soci sarà inferiore a dieci.
In questo caso il relativo patrimonio, compreso l`inventario, verrà consegnato a una autorità regionale, allo scopo che questa la riconsegni a una società che potrebbe sorgere in Bregaglia più tardi e che avrà scopi uguali, appena questa nuova società
si sarà constituita ed avrà degli statuti propi.
Articolo 14:
Questi statuti sono stati vagliati all`assemblea genarale di fondazione della SPB del 9 gfiugnio 1962, sono stati riveduti il 29marzo 2003 e messi in vigore come descritto sopra.